ABI: E' l'Associazione Bancaria Italiana, l'organismo che rappresenta le banche italiane.
ACCOLLO: Quando l'acquirente di un immobile si assume gli oneri delle rate non rimborsate del mutuo acceso dal precedente proprietario si stipula un contratto tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante). Il creditore nel contratto viene chiamato accollatario. Il mutuo accollato viene scontato dal prezzo pattuito. Normalmente le banche adottano l'accollo cumulativo con il quale anche il primo debitore resta obbligato verso la banca in caso di insolvenza del nuovo proprietario. Alcuni contratti di mutuo escludono questa possibilità.
AFFIDABILITÀ CREDITIZIA: Capacità di un soggetto di ottenere credito dal sistema finanziario; essa è determinata sulla base della capacità di reddito, del livello di indebitamento in essere e della capacità dimostrata in passato di onorare le promesse di pagamento.
AMMORTAMENTO: Con questo termine si intende il piano di estinzione graduale del prestito. La rata definita dal piano è composta da una quota di capitale e da una quota in conto di interessi.
AMMORTAMENTO A RATE CRESCENTI : La rata incrementa costantemente in modo percentuale ad ogni scadenza o a periodi prestabiliti.